Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza del 11 maggio 2020 n.8733
Accertamento sintetico con redditometro – prova della capacità reddituale di uno dei coniugi – regime patrimoniale di separazione dei beni – irrilevanza – disponibilità finanziarie dell’altro coniuge – sufficienza
Il regime patrimoniale tra i coniugi non è impeditivo ai fini dimostrativi di maggiore capacità patrimoniale per la difesa contro l’accertamento ex art. 38, co. 4 del D.p.r. 600/73 (redditometro), nella versione precedente alle modifiche apportate dal D.l. 78/2010.
Il coniuge non capiente ha il diritto di invocare il benefico effetto delle pingui disponibilità finanziarie dell’altro coniuge quale elemento giustificativo delle spese sostenute nell’anno accertato.
Del tutto ininfluente ai fini della prova è il regime patrimoniale tra i coniugi, dal quale non deriva alcuna presunzione sulla provenienza (dal patrimonio comune o personale) delle somme utilizzate per gli acquisti dei coniugi.
A tal proposito si veda la sentenza della stessa Corte n. 17806 del 19/7/2017.
1 Commento. Nuovo commento
Si tratta del vecchio accertamento redditometrico ai sensi dei vecchi DD.M.M. del 1992. Con il nuovo redditometro il principio di diritto stabilito con questa sentenza non cambia e per questo motivo rappresenta comunque un interessante spunto interpretativo.