Decreto Rilancio: Agevolazioni per spese utili alla messa in sicurezza degli ambienti

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Il decreto n.34 del 19/5/2020 (cosiddetto “decreto rilancio”) prevede 2 misure agevolative per le imprese e i professionisti che hanno sostenuto spese volte a contrastare la diffusione del Covid19.

Gli articoli 120 e 125, infatti, sono volti a incentivare sia i soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (a tale proposito di veda la lista allegate completa di codici attività), che le imprese e lavoratori autonomi in genere (art. 125).


Art.120: Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

L’art. 120 denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro” , oltre a riportare l’elenco delle attività con contatto pubblico, schematicamente prevede quanto segue:

FONTE: D.L. n. 34 del 19/5/2020 (decreto rilancio), art. 120.

SOGGETTI BENEFICIARI: Esercenti attività di impresa e professionisti che esercitano la loro attività in locali aperti al pubblico (bar, pasticcerie, gelaterie, ristornati, palestre, agenzie di viaggio, stabilimenti termali, guide turistiche, ecc..).

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE: Interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (anche interventi edilizi per il rifacimenti di spogliatoi, mense, spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché per lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA: 60% delle spese sostenute nel 2020 fino a un massimo di 80.000 euro per ciascun beneficiario.

UTILIZZO: Nel 2021 tramite compensazione nel modello F24.

CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI: E’ cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.

RILEVANZA FISCALE: La norma non indica espressamente che il credito d’imposta non è soggetto a tassazione.


Art.125: Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Il successivo art. 125 titolato “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione” riguarda la generalità delle attività economiche e prevede quanto segue:

FONTE: D.L. n. 34 del 19/5/2020 (decreto rilancio), art. 125.

SOGGETTI BENEFICIARI: Esercenti attività di impresa, professionisti, enti non commerciali e terzo settore.

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE: Spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA: 60% delle spese sostenute nel 2020 fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

UTILIZZO: Utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI: E’ cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.

RILEVANZA FISCALE: Non è tassabile in quanto non è rilevante ai fini delle imposte dirette e IRAP.


Da un punto di vista operativo, per i soli clienti che gestiscono in proprio la contabilità aziendale/professionale chiediamo che vengano debitamente segnalate allo studio le fatture di acquisto relative agli interventi agevolati in modo da poter calcolare il credito d’imposta spettate ed espletare gli adempimenti comunicativi e burocratici necessari per il perfezionamento dell’agevolazione.

Restiamo ovviamente a disposizione per qualsiasi valutazione e supporto consulenziale del caso.

Autore: MICHELE SONDA

Esperto in contenzioso tributario
e difesa del contribuente.

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