Cassazione, finanziamento infruttifero, 7 luglio 2020 n.14051
Finanziamenti infruttiferi – Erogazione da società controllante a società controllata – semplice richiesta scritta di erogazione infruttifera alla controllante senza data certa – insufficienza – pattuizione scritta attestante la non fruttuosità del mutuo e apposizione della data certa al contratto – necessità
La presenza di richiesta scritta di un finanziamento infruttifero inviata dalla controllata alla controllante e la successiva erogazione del prestito (infruttifero), senza altra documentazione che attesti la gratuità del finanziamento, non sono elementi idonei a sostenere la gratuità dell’elargizione. In questo caso si deve applicare il disposto del comma 5 dell’art. 89 del TUIR, che prevede il computo degli interessi al tasso di interesse legale.
L’art. 1815 del codice civile in tema di mutuo prevede una generale presunzione legale di fruttuosità, che può essere superata solo con una rigorosa prova contraria (apposita pattuizione scritta o corrispondenza intercorsa aventi data certa).