Il contratto di stock lending stipulato a soli fini di arbitraggio fiscale deve ritenersi nullo per mancanza di causa

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Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza del 4 giugno 2020 n. 10551

Elusione fiscalecontratti di stock lending stipulati a fini fiscali – nullità per mancanza dell’aspetto aleatorio del contratto – sussiste – arbitraggio tra regime di parziale imponibilità dei dividendi esteri e la piena deduzione della commissione – inammissibilità.

La stipula di un contratto di prestito azionario volto a monetizzare l’arbitraggio tra la deduzione della commissione pagata (in relazione ad una scommessa – sempre persa- sull’entità degli utili distribuiti sulle azioni prese a prestito) e il più favorevole trattamento fiscale degli utili provenienti da società situate nello spazio dell’Unione Europea deve ritenersi effettuata a danno delle ragioni dell’Erario.

L’operazione deve ritenersi nulla per assenza di causa oltre ad essere abusiva del diritto (nella previgente versione di cui all’art. 37-bis del D.p.r. 600/73).

Autore: MICHELE SONDA

Esperto in contenzioso tributario
e difesa del contribuente.

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