Corte di Cassazione, quinta sezione civile, sentenza del 26 maggio 2020 n.9903
Accertamento bancario – versamenti di ingenti somme di denaro sul conto corrente in assenza della dichiarazione dei redditi – presunzione ex art. 32, co. 2 del D.p.r. 600/73 – sussiste – prova contraria mediante dichiarazione stragiudiziale del terzo datore del denaro – ammissibilità
L’art. 32, co. 2 del D.p.r. 600/73 in tema di “accertamento bancario”, che introducendo una presunzione legale tale per cui i versamenti di denaro sul conto corrente non riconducibili a redditi dichiarati possono essere astrattamente considerati proventi, ammette la prova contraria da parte del contribuente.
Tale prova, che deve essere attentamente valutata dal giudice, può essere data anche tramite la produzione di una dichiarazione stragiudiziale del terzo, che attesti l’origine e l’avvenuta tassazione delle somme in capo ad altri.
Nel caso di specie i fondi erano stati regolarmente dichiarati e poi riversati nel conto corrente del contribuente accertato, al fine di consentirgli di “far fronte ad esigenze personali e della madre”.
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, infatti, non può incidere sui principi della parità delle armi e della effettività del diritto alla difesa del contribuente, il quale ben può produrre a fini difensivi dichiarazioni scritte di terzi.