Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza del 30 giugno 2020 n.13119
Omessa dichiarazione dei redditi – Accertamento induttivo puro – Riconoscimento dei costi anche tramite presunzioni semplicissime non qualificate – Necessità – Applicazione dei rigidi criteri previsti dall’art. 109 del D.p.r. 917/86 per la quantificazione dei costi – Insussistenza
La necessità di garantire il principio costituzionale della capacità contributiva obbliga sempre l’ufficio fiscale, che abbia ricostruito induttivamente i ricavi del contribuente che ha omesso la dichiarazione, a ricostruire i costi da contrapporre ai componenti positivi di reddito, anche attraverso presunzioni sfornite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Dovranno quindi applicarsi non tanto le disposizioni degli art. 38 e 39 del D.p.r. 600/73, quanto quelle in tema di accertamento d’ufficio provenienti dall’art. 41 del citato decreto.