Cassazione ordinanza 18624 del 7 settembre 2020
Accesso breve presso il contribuente per raccolta documentale – Redazione del verbale di accesso che attesta l’acquisizione delle documentazione – Necessità – Obbligo di successiva emissione di un processo verbale di constatazione a chiusura delle operazioni di verifica strumentale all’operare della garanzia di cui al comma 7 dell’art. 12 della L. 212/2000, quando il controllo è proseguito presso l’Ufficio – Insussistenza
L’Agenzia delle entrate, una volta svolto un accesso breve presso il contribuente al solo fine di acquisire documentazione utile per l’accertamento (che prosegue presso l’Ufficio), non è obbligata a emettere null’altro che il verbale di accesso breve per la richiesta e l’acquisizione di documentazione.
Secondo i giudici di legittimità il termine dilatorio di 60 giorni, previsto dall’art. 12, comma 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente decorre dal rilascio del predetto verbale di accesso. Il contribuente quindi non può pretendere che sia stilato un successivo verbale di chiusura delle operazioni di verifica (p.v.c.).