Corte di Cassazione, VI sezione civile, sentenza del 5 maggio 2020 n.8451
Autonoma organizzazione e presupposto impositivo IRAP – Socio di studio associato che svolge anche attività di sindaco di società – mancanza del presupposto dell’imposta ex art. 2 del D. Lgs. 446/97 – sussiste – attività di sindaco – dimostrazione dell’assenza dell’autonomo elemento organizzativo – irrilevanza
Il commercialista che, oltre a essere socio di uno studio professionale associato, potendo beneficiare quindi delle potenzialità e delle amplificazioni operative date dal supporto del personale di segreteria o dalla sostituzione dei colleghi, assume in proprio incarichi di sindaco di società non sconta l’IRAP sui compensi derivanti da queste prestazioni professionali di carattere personale.
Egli non è tenuto, limitatamente a questi incarichi, a dare alcuna prova in merito all’assenza dell’autonomo elemento organizzativo (art. 2 del D.lgs. 446/97), come invece dovrebbe fare se volesse sottrarsi all’imposizione anche in relazione dell’attività svolta in forma associata.