Corte di Cassazione, III sezione penale, sentenza del 14 aprile 2020 n.12058
Reati fiscali – indebita compensazione di credito fiscale non spettante – sequestro preventivo ai fini della confisca diretta del denaro sul conto corrente – ammissibilità – presenza di un saldo attivo di conto al momento della consumazione del reato – sufficienza
La presenza di un saldo attivo di conto corrente al momento della consumazione del reato di indebita compensazione ex art. 10-quater del D.lgs. 74/2000 è sufficiente a consentire il sequestro ai fini della confisca diretta (non per equivalente).
La natura fungibile del “bene denaro” consente l’esercizio della confisca diretta del prezzo o del profitto del reato (in questo caso il risparmio fiscale comportante un saldo attivo di conto corrente bancario) senza la necessità di dimostrare la derivazione diretta tra la somma oggetto di ablazione e il reato stesso.
Il fatto che la procedura di garanzia (sequestro ai fini della confisca diretta) venga posta in essere a distanza di due anni dai fatti, quanto il saldo del conto corrente bancario risultava diverso da quello del momento consumativo dell’illecito, in quanto alimentato da rimesse di clienti e da altra provvista (non riconducibili al risparmio fiscale illecito), è consentita se il reo non sia in grado di dimostrare la consistenza del conto corrente alla data di consumazione del reato e la natura dei successivi versamenti incrementativi del saldo stesso, in modo da provare che le somme successivamente acquisite non sono riconducibili al profitto derivante dal reato di indebita compensazione.
Michele Sonda
